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Procedura di autorizzazione al prestito

Responsabile: il funzionario di zona

Galleria Nazionale dell'Umbria - mostra

Il prestito di beni culturali per mostre in Italia e all'estero deve essere autorizzato. Le norme che disciplinano l'autorizzazione sono gli articoli 48 e 66 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42.

Gli organizzatori della mostra hanno l'obbligo di chiedere l'autorizzazione al prestito delle opere che compongono la mostra alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e le arti contemporanee del Ministero per i Beni e le attività Culturali, previa acquisizione dell’autorizzazione alla movimentazione rilasciata dalla Soprintendenza competente per territorio. È compito della Soprintendenza verificare i beni oggetto di movimentazione, il loro stato di conservazione, eventuali condizioni da imporre prima di movimentare l'opera; è compito della Direzione generale, viste le valutazioni della Soprintendenza e acquisito il parere del Gruppo Tecnico e/o del Comitato tecnico scientifico, autorizzare il prestito delle opere.

La procedura per l'autorizzazione al prestito è parte della gestione mostre informatizzata e amministrata centralmente dal Ministero; è possibile registrarsi quale ente organizzatore di attività espositive, per dare così avvio alla procedura, collegandosi al sito www.benitutelati.it e, da qui, accedendo al Sistema Informativo Beni Tutelati – Gestione Mostre.

Si ricorda che le istanze dovranno pervenire alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e le arti contemporanee obbligatoriamente almeno 4 mesi prima dell'inizio della mostra.